Giudice Sportivo – 20ª giornata

GARE DEL 23/01/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/01/2020 AUDACE CAGNANO – FOGGIA INCEDIT

Il GST, esaminati gli atti ufficiali, rilevato:

– che con preannuncio seguito da ricorso, entrambi tempestivamente inviati alla resistente, la società AUDACE CAGNANO adiva questo GST avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando alla società FOGGIA INCEDIT l’indicazione nella propria distinta di gara di un numero di calciatori di riserva superiore a quelli previsti dal vigente regolamento;

– che la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore;

– che la resistente non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni;

– che il punto 23 del C.U. n. 1, pubblicato dal C.R.P. in data 1.7.2019, così dispone: “Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 indicare nell’elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.”;

– che nella fattispecie la distinta di gara presentata dalla società FOGGIA INCEDIT riporta 10 calciatori di riserva;

– che per altro verso il predetto Comunicato Ufficiale non prevede la sanzione conseguente all’indicazione di un numero di calciatori di riserva superiore a quello stabilito dal regolamento;

– che non può essere applicata la sanzione della perdita della gara, posto che le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 10 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata e non è suscettibile di applicazione analogica;

– che, tuttavia, questo Giudice non può né deve essere assecondare la logica della impunità per una lacuna normativa, dovendo salvaguardare i principi della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva;

– che, sulla scorta dell’insegnamento del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. di Garanzia, I sez., decisione n.ro 18 del 28.3.2018), da cui non vi è ragione di discostarsi, può trovare applicazione nella fattispecie il comma 5, lett. c), dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) ..(omissis); b) .(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.”

– che nella fattispecie non si sono verificati fatti di natura tecnica, posto che non è in contestazione il possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero.

Tanto premesso, visto ed applicato l’art. 10 comma 5 lettera c) del codice di giustizia sportiva

DELIBERA

– di rigettare il ricorso proposto dalla società AUDACE CAGNANO ma di non addebitare la relativa tassa, stante la violazione perpetrata dalla società FOGGIA INCEDIT;

– per l’effetto di ordinare la ripetizione della gara.

Manda al C.R.P. per quanto di propria competenza.

 

GARA DEL 06/02/2020 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/01/2020 REAL S. GIOVANNI – AUDACE CAGNANO

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che l’Arbitro, constatava che il campo era reso impraticabile a causa del forte vento e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell’incontro. 

 

GARE DEL 09/02/2020 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI
Ammonizione (II Infrazione)
Giliberti Pier (Ideale Bari)

Ammonizione (I Infrazione)
Giacometti Massimo (Stornarella Calcio)

ALLENATORI
Ammonizione (II Infrazione)
Sinisi Giacomo (Virtus Molfetta)

CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per due gare effettive
D’Ercole Antonio (Stornarella Calcio)

Squalifica per una gara effettiva
Caputo Michele (Audace Cagnano)
Antonacci Christian (Real Zapponeta)
Balletta Luigi (Sport Lucera)
Salvemini Giuseppe (Virtus San Ferdinando)

CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X Infrazione)
Perdono Michele
 (Nuova Daunia Foggia 1949)

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infrazione)
Magaldi Alessandro
(Foggia Incedit)
Lavermicocca Vito
(Ideale Bari)
Portoghese Francesco
(Ideale Bari)
Vox Carlo
(Ideale Bari)
Carita Antonio (Nuova Daunia Foggia 1949)
D’Apolito Matteo
(Real S.Giovanni)
Civita Sabino
(Virtus Andria)

Ammonizione con diffida (IX Infrazione)
Franco Alessio (Real Sannicandro)

Ammonizione con diffida (IV Infrazione)
Busco Daniele (Atletico Acquaviva)
Pignatelli Luigi (Audace Cagnano)
Pontone Luca (Nuova Daunia Foggia 1949)
Mastropasqua Davide (Real Zapponeta)
De Rita Mauro (Sport Lucera)
Sgarra Salvatore (Virtus Andria)

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